Marchio GardenDeco®
Il marchio GardenDeco® è regolarmente registrato dalla Gardendeco s.r.l. presso il Ministero dello Sviluppo Economico con reg. n. 302022000077180
Ogni uso non autorizzato esplicitamente dalla Gardendeco s.r.l. sarà punito a norma di legge secondo il Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in particolare:
Articolo 9
1. In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non registrato, che non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 10, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 10
1. È vietato a chiunque di far uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 11, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 11
1. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in ispecie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 12
Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Articolo 13
1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all’altrui marchio se a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività d’impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.
2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 13, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 15
1. Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio di impresa può fare valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che vìoli le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.
4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico (1).
(1) Articolo così sostituito dall’art. 15, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 49
Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente art. 15:
1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento o diritti di garanzia concernenti marchi nazionali;
2) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente;
3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti (1);
Le sentenze che pronunciano la nullità, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell’atto al quale si riferiscono.
Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;
4) i testamenti e gli atti che provano l’avvenuta successione legittima e le sentenze relative.
(1) Comma così modificato dall’art. 46, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 50
La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell’atto pubblico, ovvero l’originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l’autenticazione non sia possibile, è in facoltà dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata (1).
L’Ufficio, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.
Contro il rifiuto dell’Ufficio, il richiedente può ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi.
L’ordine delle trascrizioni è determinato dall’ordine di presentazione delle domande.
Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull’atto che si intende trascrivere, o sul marchio a cui l’atto si riferisce, non nuocciono alla validità della trascrizione (1).
(1) Comma così modificato dall’art. 47, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Articolo 51
Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al n. 4, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul marchio (1).
Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto del medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto.
I testamenti e gli atti che provano l’avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.
(1) Comma così modificato dall’art. 48, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480.
Puoi Leggere l’intero decreto presso la Camera di commercio al seguente link: Regio Decreto n.929